Martedì 2 aprile la Camera dei deputati ha approvato, con 380 voti favorevoli, un disegno di legge chiamato “Codice Rosso”, che prevede modifiche alla procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. All’interno di tale quadro, anche il tanto discusso revenge porn è stato finalmente riconosciuto come reato.
Capire come collocare un tale novità nel quadro politico italiano che promuove disegni di legge come il DDL Pillon o incoraggia manifestazioni quali il Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona non è facile: proviamo allora a spiegare nel dettaglio cosa prevede la nuova legge e a fornire una chiave di lettura rispetto al suo inserimento nel progetto politico del governo Salvini/Di Maio.
Cos’è il revenge porn e cosa prevede l’emendamento
Con revenge porn s’intende la diffusione di immagini o video a contenuto erotico, sessuale o intimo senza il consenso della persona rappresentata, con l’obiettivo di punire, ridicolizzare o creare un qualsiasi danno alla vittima.
Innanzitutto, dovremmo interrogarci sull’appropriatezza del nome assegnato al reato: partendo da un’analisi della grammatica inglese, “revenge”, che in italiano significa appunto “vendetta”, collocandosi prima della parola “porn” va a riferirsi a essa come a indicare uno specifico genere di porno. Proprio qua nasce il potenziale problema: sebbene il nome possa ingannare, revenge porn si riferisce a uno specifico genere di ritorsione e non a uno specifico genere di porno. In italiano, per essere più precisi, ci si potrebbe dunque riferire a tale reato con il nome “porno-vendetta”, appellativo sicuramente più chiaro, ma che crea comunque qualche criticità rispetto alla legge che è stata approvata pochi giorni fa dalla Camera dei deputati.
L’emendamento, inserito all’interno del DDL “Codice Rosso”, approvato il 2 aprile alla Camera e che a breve sarà votato anche al Senato, è infatti composto da quattro parti.
Nella prima parte, si sottolinea che chiunque realizzi, sottragga, invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate, sarà punito con un periodo di reclusione che può variare da uno a cinque anni di carcere e una multa tra i 5000 e i 15000 euro.
In questa prima parte, quindi, è l’atto ad essere proibito, non l’intenzione: il problema risulta essere la diffusione dei contenuti pornografici, non le motivazioni che vi stanno dietro. Proprio analizzando questo punto, si può capire come la legge tuteli in realtà molto più del reato di revenge porn (o di porno-vendetta), che risulta soltanto un caso specifico (forse il più diffuso) in una categoria più estesa di reati.
Nella seconda parte dell’emendamento, invece, si prevede la stessa pena per tutti coloro che, dopo averli ricevuti, diffondano immagini o video, senza il consenso della persona rappresentata, con lo scopo di recarle nocumento.
In questo secondo caso, la definizione di revenge porn è del tutto rispettata: qua è lo scopo (creare danno), e non tanto l’atto di diffusione, ad essere al centro del reato. Andando oltre l’uso della terminologia, l’emendamento prevede anche l’aumento della pena nel caso in cui, a compiere il reato, sia il coniuge o chiunque che abbia una relazione affettiva con la vittima. L’aumento della pena è previsto anche nel caso in cui siano utilizzati strumenti informatici o telematici per la diffusione del materiale e se la diffusione è commessa a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica, psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Cos’è il Codice Rosso
Il reato di revenge porn, o porno-vendetta, si inserisce in un quadro più ampio: quello del disegno di legge Codice Rosso, formulato a partire da un progetto di Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione, e Michelle Hunziker, e approvato dal Consiglio dei ministri il 28 novembre del 2018.
Tale disegno legge prevede modifiche del Codice penale in materia di tutela delle vittime nei casi di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari.
Le principali novità introdotte dal ddl sono le seguenti:
- Aumento delle pene per reati quali violenza sessuale, stalking e maltrattamenti familiari;
- Introduzione di un limite massimo di tre giorni entro i quali il Pubblico Ministero dovrà ascoltare chi sporge denuncia per i reati sopraelencati;
- Abolizione di ogni tipo di valutazione discrezionale in merito alla sussistenza dell’urgenza: la polizia giudiziaria sarà in ogni caso obbligata a dare priorità alle indagini per i reati elencati nel primo punto;
- Introduzione di specifici corsi di formazione per le forze dell’ordine in merito ai casi di violenza domestica e di genere;
- Introduzione di uno specifico reato di deformazione permanente del volto;
- Introduzione del reato di revenge porn.
Le polemiche sul revenge porn e il quadro politico nazionale
Il reato di porno-vendetta è stato introdotto nel quadro del DDL Codice Rosso, tramite un emendamento, proposto da Laura Boldrini, e inizialmente bocciato alla Camera per soli 14 voti. Se da un lato l’emendamento aveva ottenuto il supporto di tutta l’opposizione (Forza Italia, Partito Democratico e Liberi e Uguali), i voti contrari erano arrivati il 28 marzo da Movimento 5 Stelle e Lega.
Il Movimento 5 Stelle aveva giustificato la mossa sostenendo che l’emendamento non fosse sufficientemente dettagliato per fronteggiare un tema così delicato, mentre la Lega, sotto le pressioni di Giulia Bongiorno, mostrava riluttanza a votare un Codice Rosso privo della pena di castrazione chimica.
A distanza di cinque giorni, entrambi i partiti hanno cambiato direzione, approvando definitivamente il testo e, nel caso della Lega, rinunciando all’emendamento sulla castrazione chimica, che vedeva l’opposizione anche dei 5 Stelle.
A prima vista, il Codice Rosso e il reato di revenge porn sono riusciti così a portare a casa una doppia vittoria: da una parte, l’approvazione di un disegno di legge che crea un miglior apparato di tutela per le vittime di violenza domestica e di genere, dall’altra, la creazione di un inaspettato consenso transpartitico, che prova come le questioni di genere abbiano la potenzialità di superare ogni differenza ideologica.
Ma si può davvero parlare di vittoria?
Il Codice Rosso sicuramente sancisce un passo avanti per la legislatura penale italiana, ma il percorso da fare è ancora lungo.
Sebbene il DDL e l’introduzione del reato di revenge porn sembrino novità controtendenza in un clima politico che vede il governo italiano partecipare attivamente al Congresso Mondiale delle Famiglie o approvare disegni di legge come il DDL Pillon, in realtà risulta possibile distinguere un file rouge utile a evidenziare quella coerenza che a prima vista sembra mancare, inquadrando anche questi provvedimenti nella medesima strategia politica governativa.
Sia il Codice Rosso che lo specifico emendamento sulla porno-vendetta, infatti, trattano il problema della violenza di genere come un fenomeno emergenziale da affrontare quasi esclusivamente con misure penali e securitarie, come l’associazione Donne in Rete contro la violenza (Di.Re) fa notare.
Il concetto chiave del DDL risulta infatti essere la repressione, non la formazione: non esiste nessuna progettualità di contrasto di questo fenomeno nelle scuole (teatro, per esempio, di moltissimi casi di revenge porn) e non è prevista nessuna finalità rieducativa nei confronti degli autori del reato stesso. Allo stesso modo, il sostegno alle vittime di molestie tramite i centri antiviolenza è minimizzato, cosa che va a depotenziare le misure previste per la formazione del personale giudiziario e di polizia.
Insomma, il Codice Rosso non riesce a trattare la violenza di genere come un fenomeno socioculturale, ma soltanto come un’emergenza risolvibile tramite costrizione. Chiarito questo punto, risulta adesso più facile inquadrare il provvedimento all’interno di una politica che vede nella sicurezza (rispetto agli immigrati, alla distruzione dei ruoli di genere, alla “famiglia non tradizionale”, alla libertà di scelta sul proprio corpo) l’unica vera ancora di salvataggio di ogni individuo, comprese le donne.
Seppur riconoscendo l’indiscussa importanza del provvedimento, parlare di doppia vittoria risulta forse azzardato. L’appellativo “vittoria mutilata”, preso in prestito da Gabriele D’Annunzio e privato di qualsiasi carattere nazionalista, risulta probabilmente più calzante nel descrivere questo tipo di intervento estemporaneo, che prende in considerazione un aspetto giuridico importante, ma che non incoraggia alcun tipo di cambiamento di una cultura sociale, politica e giuridica ancora fortemente di stampo patriarcale.
Viola Scalacci
Come volevasi dimostrare. “il sostegno alle vittime di molestie tramite i centri antiviolenza è minimizzato” tradottto significa pochi finanziamenti pubblici per le attività – e quindi per il conseguente potere e carriera istituzionale -delle avvocate/psicologhe dei centri medesimi. A cui non interessa affatto il benessere dei bambini. Mentre il vittimismo femminista – abilmente alimentato – con annessa conflittualità, rivendicazione di privilegi assurti a diritti e statistiche taroccate – costituisce la principale ragione di esistenza dei centri suddetti.
In sintesi: quel pseudo femminismo reclama velatamente, ma neppure tanto, i soldi dei contribuenti per occuparsi delle problematiche che ha generato e continua a generare.